LIBERTA’ EDUCATIVA VS AUTODETERMINAZIONE DEI MINORI
Dalla potestà alla responsabilità genitoriale
La responsabilità genitoriale, entrata nel nostro ordinamento tramite la legge n. 219 del 10 dicembre 2012 ed il decreto legislativo n. 154 del 28 dicembre 2013, ha soppiantato il sorpassato concetto di potestà genitoriale ed ha portato a compimento la ridefinizione dei rapporti tra genitori e figli: si è assistito alla riduzione dei poteri, un tempo illimitati, dei genitori, e, in proporzione, all'aumento dell'area di autodeterminazione dei figli e del valore attribuito alle loro volontà.
La posizione dei figli posta in risalto
Oggi, un risalto davvero maggiore, rispetto al passato, viene dato alla posizione ed agli interessi della prole, poichè, ad esempio:
La responsabilità genitoriale e l’autodeterminazione del figlio
La nuova responsabilità genitoriale lascia spazio all’autodeterminazione dei figli minori e la valorizza, anche a scapito, talvolta, della libertà educativa dei genitori: a mano a mano che il figlio cessa di essere oggetto di protezione, diventa soggetto protagonista di scelte autonome, cui corrisponde una responsabilità connessa alla scelta.
La libertà religiosa del minore
A questo proposito, si pensi alla libertà religiosa del minore, che configura naturalmente un limite alla libertà educativa dei genitori, la quale si esplica anche in campo religioso.
L’art. 1 della legge n. 281 del 1986 riconosce al minore stesso il diritto di scegliere personalmente, al momento dell’iscrizione alla scuola secondaria superiore, se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica, così escludendo esplicitamente la necessità ed il rilievo della volontà dei genitori a riguardo.
Prendendo spunto da tale dato normativo, se si volesse individuare un’età a partire dalla quale le decisioni del minore in materia religiosa non possono più essere messe in discussione dai genitori, essa potrebbe essere fissata nei quattordici anni, ovvero l’età in cui normalmente ci si iscrive alla scuola superiore.
Ma la libertà di educazione religiosa dei genitori trova un limite insuperabile anche nella protezione del minore da pregiudizi irreparabili, ciò che ha condotto, in numerosi casi, a provvedimenti di limitazione o di decadenza dalla responsabilità genitoriale, con divieto per il genitore, ad esempio, di condurre il figlio con sè alle manifestazioni e riunioni della propria fede, come è evidente, ad esempio, nelle sentenze della Cassazione n. 12954 del 24.05.2018 e n. 24683 del 4.11.2013.
La libertà del minore in relazione alle cure mediche
Appare necessario, oggi, riconoscere al minore che sia capace di discernimento il diritto ad esprimere il consenso informato ai trattamenti sanitari che lo riguardino , o almeno a vedere tenuta in considerazione la propria volontà rispetto ad essi, come del resto è raccomandato anche dall’art. 6, comma 2, della Convenzione di Oviedo del 1997 sui diritti dell’uomo e la biomedicina.
Invero, negare questa possibilità al minore, specialmente quando questi sia vicino alla maggiore età, porterebbe ad un assurdo: il minore verrebbe privato di diritti personalissimi per la sola considerazione del dato formale rappresentato dalla minore età, mentre, ad esempio, un soggetto maggiorenne ma sottoposto ad amministrazione di sostegno potrebbe esercitare una maggiore autodeterminazione.
Il problema riguarda semmai, l’accertamento da parte dell’operatore sanitario della maturità di giudizio del minore , necessario per informarlo delle sue condizioni di salute ed acquisirne le relative determinazioni, il quale non ha parametri certi, se viene meno il parametro costituito dalla maggiore età.
Difatti, sono davvero poche le ipotesi che, nel nostro ordinamento, espressamente prevedono un certo grado di autodeterminazione del minore in campo sanitario, e tra queste si ricordano:
La necessità di bilanciare responsabilità genitoriale e autodeterminazione dei figli, caso per caso
La necessità di tenere in considerazione sia la responsabilità dei genitori, sia la posizione e la volontà dei figli, rende necessario per i genitori, gli avvocati ed i giudici comprendere, caso per caso, la capacità di discernimento dei minori, e bilanciare le esigenze educative sottese alla responsabilità genitoriale e le volontà dei minori, evitando sia la superata idea di soggezione assoluta dei figli ai genitori sia una scelta incondizionata a favore dell’autodeterminazione dei figli, cercando di mantenere sempre l’obiettivo sull’interesse del minore, in una logica che non può definirsi se non come una logica del caso concreto.
Avv. Irene Margherita Gonnelli
Di Marinella R.
Pubblicato il
maggio 19 alle 09:18h
D'accordissimo sull'ultimo punto, i Giudici non dovrebbero poter decidere in un paio d'ore di colloquio con i ragazzini, stravolgere la loro vita e di conseguenza quella del genitore con cui sono cresciuti per tanti anni, con conseguenti problematiche, particolarmente in età adolescenziale, creando loro responsabilità che non possono e non devono avere a quest'età, tipo scegliere con chi convivere con uno o l'altro genitore, ma secondo me tutto questo dovrebbe avvenire dopo un giusto percorso, seguendo li in queste situazioni, io ad oggi mi ritrovo con due adolescenti ed un ragazzino che non sono in grado di scegliere tra madre (con cui hanno convissuto esclusivamente per 10 anni) ed il padre, senza farsi torto a nessuno dei due!!